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Assicurazioni antiriciclaggio

NewSintesi e Rassegna Stampa | 30 Luglio 2014 | 0

Obblighi di adeguata verifica rafforzati sulle polizze concluse via internet. Le imprese di assicurazione dovranno adottare procedure antiriciclaggio più rigide anche in caso di operazioni

 

Obblighi di adeguata verifica rafforzati sulle polizze concluse via internet. Le imprese di assicurazione dovranno adottare procedure antiriciclaggio più rigide anche in caso di operazioni occasionali effettuate con persone politicamente esposte (c.d. «Peps») residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo, considerati «a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposti a potenziali fenomeni di corruzione».

Arrivano al contempo semplificazioni ed esenzioni: le assicurazioni non dovranno svolgere alcuna attività di adeguata verifica nel caso di rapporti continuativi con premio annuale non superiore a 1.000 euro (o premio unico non superiore a 2.500 euro), di forme pensionistiche complementari o di qualsiasi altro regime di previdenza integrativa per i quali i contributi siano trattenuti in busta paga. È quanto prevede il provvedimento Ivass del 21 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 174 di ieri, che dà attuazione per quanto concerne il settore assicurativo all’articolo 7, comma 2, del dlgs n. 231/2007.

La parola d’ordine del regolamento è «proporzionalità». Gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovranno essere modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le modalità tecniche sono rimesse alle singole imprese, fermo restando che nessuna può venir meno agli adempimenti normativi o regolamentari in materia. Ciò, secondo l’istituto presieduto da Salvatore Rossi, consente ai destinatari di dare attuazione alle nuove disposizioni in coerenza con la natura, le dimensioni, l’articolazione organizzativa e la forma giuridica dell’attività svolta. In maniera autonoma, quindi, le assicurazioni dovranno implementare (se non già presente) un sistema di controllo basato sull’analisi del rischio. Dovrà essere garantita piena tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate. Le imprese stabiliranno diverse classi di rischio e a ognuna sarà associato un adeguato livello di profondità degli adempimenti. L’articolo 5 del regolamento individua i fattori da considerare: cliente, rapporto continuativo e operazione. I controlli ordinari scattano quando si instaura un nuovo rapporto, quando viene eseguita un’operazione occasionale di importo pari o superiore ai 15 mila euro, oppure ogni volta in cui vi sia un sospetto di situazione «poco chiara» o sorgano dubbi sulla completezza/affidabilità dei dati forniti.

La profilatura della clientela passa anche dall’individuazione del titolare effettivo, secondo l’approccio sul «beneficial owner» ormai consolidato a livello internazionale. Le imprese dovranno conservare in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nel corso delle verifiche per un periodo di dieci anni dalla data di esecuzione dell’operazione occasionale o comunque dalla chiusura del rapporto contrattuale. L’articolo 16 dispone il divieto di instaurare il rapporto o di eseguire l’operazione laddove l’impresa non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Infine, il regolamento concede alle imprese la facoltà di esternalizzare gli obblighi antiriciclaggio, eccezion fatta per il monitoraggio periodico dei rapporti continuativi (ferma restando la propria responsabilità in caso di violazioni o inadempimenti). Gli istituti di credito, finanziari e assicurativi potranno gestire per conto terzi l’intera procedura di adeguata verifica, mentre a mediatori creditizi e agenti di assicurazione sarà consentita solo l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente e/o del beneficiario e/o del titolare effettivo. Le nuove disposizioni sono state oggetto di una consultazione pubblica e hanno ricevuto nelle scorse settimane l’ok di Consob e Banca d’Italia. Il regolamento Ivass entra in vigore dal 1° gennaio 2015.

FONTE ITALIA OGGI

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