Come già anticipato settimana scorsa, giovedì 20 novembre si è concluso il negoziato, iniziato oltre un anno fa, tra ANAPA–UNAPASS Rete ImpresAgenzia (per le associazioni datoriali) e Fisac Cgil – Fiba Cisl – Uilca – Fna (per le rappresentanze sindacali) per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle agenzie assicurative in gestione libera.
Come già anticipato settimana scorsa, giovedì 20 novembre si è concluso il negoziato, iniziato oltre un anno fa, tra ANAPA–UNAPASS Rete ImpresAgenzia (per le associazioni datoriali) eFisac Cgil – Fiba Cisl – Uilca – Fna (per le rappresentanze sindacali) per il rinnovo del CCNL dei dipendenti delle agenzie assicurative in gestione libera. L’intesa sottoscritta tra le OO.SS. dei dipendenti e le Associazioni Datoriali ha decorrenza 1/1/2012 e scadenza 31/12/2015, integra e sostituisce il CCNL scaduto il 31/12/2011, “garantendo la piena continuità contrattuale”.
“La complessa trattativa e l’accordo finale rafforzano, da un lato, il valore della contrattazione collettiva nazionale tra soggetti realmente rappresentativi dei dipendenti e degli agenti – scrivono le OO.SS. firmatarie in una nota congiunta – e, dall’altro lato, rende possibile il superamento delle difficoltà applicative del precedente contratto, che avevano prodotto una differenziazione dei trattamenti tra gli stessi dipendenti, attraverso l’individuazione di soluzioni contrattuali soddisfacenti sia in termini economici che normativi”.
Di seguito, ecco in sintesi i principali punti dell’accordo di rinnovo del CCNL:
Parte economica
- allineamento delle retribuzioni a favore delle lavoratrici e dei lavoratori ai quali non è stato applicato, o è stato applicato solo in parte, il contratto 2009/2010/2011, con riconoscimento agli stessi delle relative spettanze economiche. Per esempio ad un lavoratore inquadrato al 3° livello retributivo (ex 2^ categoria) l’importo lordo delle spettanze per tale periodo è di € 2.716, a cui bisogna detrarre gli eventuali “acconti” o l’eventuale Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) già percepiti;
- erogazione di una somma una tantum “forfettizzata” per gli arretrati relativi al periodo 1/1/2012 – 30/6/2014:
- per le lavoratrici e per i lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto precedente, tale somma da riparametrare in base all’inquadramento, per un 3° livello retributivo (ex 2^ categoria), è di € 3.083 lordi, a cui bisogna detrarre gli acconti già percepiti;
- per le lavoratrici e per i lavoratori ai quali è stato applicato integralmente il contratto precedente, tale somma, per un 3° livello retributivo (ex 2^ categoria) , è di € 1.088 lordi;
- adeguamento delle tabelle retributive, calcolato sui parametri di inflazione reale (2012-2013) ed attesa (2014-2015), che copre il periodo a partire dall’1/1/2012 al 31/12/2015. L’aumento stipendiale mensile a regime, nel 2015, per un 3° livello (ex 2^ categoria) sarà di € 83;
- le nuove tabelle retributive dovranno essere corrisposte a partire dall’1/7/2014;
- gli importi complessivamente spettanti, al netto degli acconti già erogati, potranno essere corrisposti in un massimo di 14 rate mensili (da minimo € 100), decorrenti dall’1/11/2014 e fino al 31/12/2015;
- in caso di successione di rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. ovvero conseguenti a trapassi di agenzia (ex art 71) l’importo degli arretrati dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro che riveste tale carica alla data del 20/11/2014;
Parte normativa
- nuova definizione, “più chiara, dei singoli livelli di inquadramento e delle declaratorie delle diverse mansioni che effettivamente il dipendente svolge, senza nessuna incidenza del titolo di studio posseduto”.
- eliminazione del passaggio automatico tra 3^ e 4^ livello che riguardava l’impiegato unico; “contestualmente si è concordato di riconoscere un importo fisso sotto forma di “ad personam” riassorbibile solo in caso di attribuzione dell’Inquadramento superiore al 3° livello retributivo”, a chi aveva già maturato il diritto ovvero a chi è stato assunto prima del 30/6/2006 o tra il 1/7/2006 ed il 30/6/2010;
- mantenimento delle vigenti previsioni in tema di orario di lavoro, “confermando quanto già oggi previsto, cioè la necessità di confronto, e di eventuale accordo, tra le Parti a livello di territorio o di singola agenzia”, per discutere ed eventualmente concordare variazioni della distribuzione dell’orario settimanale;
Inoltre:
- regolamentazione dei congedi parentali usufruibili ad ore, “recependo così per la prima volta la norma di legge all’interno di un contratto collettivo nazionale (si tratta di un’assoluta e positiva novità contrattuale)”;
- possibilità di accordi ad hoc per chi ha a carico soggetti con handicap legati a “disturbi specifici dell’apprendimento e dello spettro autistico” (DSA e DSP), acquisizione “molto importante sempre nella direzione dei soggetti più deboli”;
- regolamentazione dei trasferimenti di personale da una sede ad un’altra, “altra novità contrattuale finalizzata a creare una condizione di supporto a chi si trovasse ad affrontare tale evenienza”.
- aggiornamento e miglioramento delle modalità di richiesta delle ferie e la procedura di comunicazione nei casi di malattia.
Infine, segnalano ancora le OO.SS., sono stati riconfermate le parti relative agli strumenti contrattuali (ente bilaterale e cassa di assistenza) e alle normative sul trapasso di agenzia, sulla previdenza complementare, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sull’apprendistato, sul part time, sulle festività e semi-festività, sui permessi sindacali.
Sul tema della Cassa di assistenza, viste le dimissioni dei rappresentanti Sna, le rappresentanze sindacali firmatarie dell’accordo con ANAPA e UNAPASS stanno “approfondendo la materia per rendere la Cassa uno strumento finalmente funzionante per tutti gli aderenti”.
Da parte delle associazioni datoriali, un’ulteriore nota di ANAPA sottolinea alcuni elementi dell’impianto contrattuale:
- il superamento delle criticità sia del contratto 2008, i cui inquadramenti erano stati considerati inadeguati in ambito Ministeriale già nel 2009, sia di quello del 2011. Sono state, infatti, definitivamente abrogate le norme dei vecchi art. 17 bis e ter relative agli automatismi di carriera (legati al titolo di studio e ad alcune mansioni specifiche) che consentiranno, finalmente, di rendere gli avanzamenti e le promozioni coerenti con il criterio del merito e della professionalità;
- l’accordo sugli arretrati, “il cui saldo va pagato perché rappresentano un debito, sia morale sia giuridico”, con uno sconto del 28% e la possibilità di dilazionarlo in 14 rate ed a cui vanno detratti eventuali anticipazioni erogate nel corso degli anni precedenti a titolo di anticipazioni assorbibili (ivi incluse quelle erogate dai colleghi che avevano seguito le indicazioni dello stesso SNA in tal senso negli anni 2010-2011 e 2013);
- la possibilità dell’utilizzo del contratto di apprendistato, adeguato alle attuali norme legislative,“che comporterà un consistente risparmio contributivo per le nuove assunzioni”.
Le OO.SS. ribadiscono inoltre come l’accordo di rinnovo del CCNL tra ANAPA/UNAPASS-ReteImpresAgenzie e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA e UILCA, “le sole OO.SS. rappresentative delle Lavoratrici e dei Lavoratori del settore”, sia l’unico “ad avere rilevanza giuridica”. La rivendicazione intende quindi contestare nuovamente l’accordo separato che il Sindacato Nazionale Agenti ha firmato assieme a Confederazione Piccola Media Industria e Impresa Italiana con due organizzazioni sindacali confederate Confsal (Fesica e Fisals). “Come già dichiarato da parte nostra nei giorni scorsi, riteniamo gravissima, inaccettabile e provocatoria questa iniziativa, messa in atto da Sna con interlocutori di comodo per realizzare intese a loro uso e consumo, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore – continua la nota delle rappresentanze sindacali −. In questi giorni abbiamo già messo in campo iniziative ad ogni livello, sia legali che di coinvolgimento del Ministero del Lavoro, per dichiarare l’illegittimità di quell’Accordo al fine di scongiurare comportamenti illeciti e lesivi degli interessi di Lavoratrici e Lavoratori”.
In questo senso si inserisce (probabilmente) anche l’interrogazione parlamentare presentata da Arturo Scotto (SEL), che riportiamo integralmente:
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) ha sottoscritto un accordo con la Federazione sindacati industria, commercio e artigianato (Fesica Confsal) e con la Federazione italiana sindacati assistenza lavoratori stranieri (Fisals Confsal) relativo al contratto nazionale appalto assicurativo;
proprio lo SNA definisce tale accordo «contratto nazionale» relativo al CCNL appalto, ovvero il contratto che regola il rapporto di lavoro dei lavoratori delle agenzie di assicurazione in gestione libera;
la organizzazioni sindacali sono contrarie a tale accordo, in quanto ne ritengono i contenuti del tutto inadeguati rispetto alle esigenze della categoria e lontani da quelli espressi nei precedenti contratti;
le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali hanno chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di non riconoscere tale accordo, perché Fesica e Fisals sono, secondo il sindacato confederale, per nulla rappresentative e, tra l’altro, non si sono mai occupate dei problemi del settore;
il 20 novembre 2014 è stato siglato il rinnovo del contratto nazionale appalto da parte di Fiba CISL, Fisac CGIL, Fna ed Uilca con le associazioni datoriali Anapa ed Unapass;
questo rinnovo, raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, è l’unico adatto ad avere piena rilevanza giuridica, perché è l’unico contratto che deriva da precedenti CCNL;
vi è un problema più ampio relativo alle relazioni industriali ed alla rappresentatività: non sono accettabili modalità attraverso cui le controparti si scelgano quelli che all’interrogante appaiono interlocutori di comodo e non rappresentativi delle loro categorie di riferimento al fine di realizzare intese a proprio uso e consumo –:
se non ritenga opportuno astenersi, almeno momentaneamente, dal riconoscere l’accordo firmato da SNA, Fesica e Fisals ed avviare una riflessione per capire se non sia più opportuno dare rilevanza giuridica al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro cui stanno lavorando Fiba CISL, Fisac CGIL, Fna ed Uilca con le associazioni datoriali Anapa ed Unapass.
FONTE INTERMEDIA CHANNEL