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Compagnie assicurative e investimenti, la rivoluzione “copernicana” del Regolamento 24/2016

Comunicazioni agli associati | 12 Giugno 2016 | 0

Lo scorso 6 giugno l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha pubblicato il testo del Regolamento n. 24/2016 in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche (di seguito, Regolamento 24).

Il Regolamento 24, la cui pubblica consultazione si era chiusa il 15 febbraio, va ad abrogare l’attuale Regolamento 36/2011 (di seguito, Regolamento 36) sullo stesso tema e ad implementare, a livello nazionale, le Linee Guida EIOPA sul sistema di governo societario, con particolare riferimento al principio della persona prudente in materia di investimenti.

Le novità introdotte dal Regolamento 24 possono considerarsi una vera e propria rivoluzione “copernicana” rispetto al precedente Regolamento 36, che tuttavia rimarrà in vigore fino al prossimo 1° ottobre, dal momento che è stato concesso alle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, alle imprese che esercitano esclusivamente l’attività di riassicurazione con sede legale in Italia, alle sedi secondarie italiane di imprese di Stato terzo e alle società italiane controllanti un gruppo assicurativo italiano (questo il perimetro soggettivo di applicazione del Regolamento 24) di adeguarsi alle disposizioni a copertura delle riserve tecniche entro quella data.

L’innovatività sopra richiamata risiede senz’altro nella scomparsa dei limiti di investimento, sia qualitativi che quantitativi, ancora presenti nel Regolamento 36, e nella maggior libertà lasciata alle imprese – seppur mitigata tramite l’applicazione del già ricordato principio c.d. della “persona prudente” – di adottare una propria politica degli investimenti che tenga conto non solo del business case di ciascuna azienda ma anche della sua propensione all’investimento e al rischio.

Fatta eccezione per alcune tipologie di attivi (per i quali permangono alcuni limiti d’investimento, quali ad es. i finanziamenti diretti, o per i quali vengono ribaditi i presidi in tema di governance e di compliance, come nel caso degli strumenti finanziari derivati e degli attivi complessi), di fatto è lasciata alle imprese la scelta su come indirizzare i propri investimenti.

Si tratta di un esercizio di notevole impatto sull’organizzazione delle compagnie, dal momento che a esse è demandato valutare la propria solvibilità, in relazione agli investimenti effettuati e alla tipologia dei rischi assunti, e che coinvolgerà, tra le altre, le funzioni di compliance, audit e quella attuariale, che, in questo, dovranno supportare l’organo amministrativo e l’alta direzione dell’impresa.

In particolare, nella delibera quadro in materia di investimenti, l’impresa dovrà fissare le linee di indirizzo alle quali intende attenersi e che saranno riviste annualmente.

Sebbene la maggiore libertà accordata alle imprese in quest’ambito, IVASS ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere alle imprese di trasmettere, entro 15 giorni dalla relativa adozione, la delibera quadro in materia di investimenti, sulla quale qualche commentatore si è già espresso.

Dall’ambito di applicazione del Regolamento 24 continuano a rimanere escluse le disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche delle polizze di tipo unit linked di cui al ramo III dell’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (il Codice delle Assicurazioni Private), rispetto alle quali IVASS ha preannunciato un imminente riordino della materia, per ora “confinata” nella ormai risalente Circolare Isvap n. 474/2002.

Su quest’ultima – da tempo immutata nei contenuti della sezione relativa agli attivi a copertura delle riserve tecniche e sulla quale potrebbe gravare l’ombra del Regolamento 24 (ai sensi del quale gli organismi di investimento collettivo del risparmio ricadono tra gli “attivi complessi”) – si gioca la competitività delle imprese italiane rispetto a quelle straniere.

Qualche segnale di maggiore apertura sarebbe auspicabile per consentire alle imprese italiane di competere in misura più concreta con la concorrenza straniera.

FONTE: INTERMEDIA CHANNEL

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