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Danni da business interruption: che cosa sta accadendo in Europa

27 Luglio 2020

Le attività produttive e di servizio sono riprese ovunque, ma l’impatto del lockdown sui conti economici resta d’attualità, per
gli imprenditori, ovviamente, ma anche per gli assicuratori.

Sul risarcimento dei danni da business interruption, ovunque in Europa, si è aperto un grande dibattito, destinato a durare lungo. Motivo? Le norme di riferimento non sono chiare e lasciano quindi ampio spazio alle interpretazioni. L’analisi dei singoli contratti di assicurazione sembra, al momento, l’unica soluzione. L’incertezza che sta accompagnando la ripresa delle attività economiche e la consapevolezza (socialmente diffusa) di dover convivere nei prossimi anni con un nuovo rischio aumentano la complessità dello scenario.

Abbiamo provato a riassumere la situazione in tre grandi Paesi europei: Francia, Italia e Gran Bretagna. Ecco che cosa è emerso.

Francia, si lavora su uno schema contrattuale di catastrofe sanitaria

Una prima decisione, che ha fatto molto discutere, l’ha presa il 20 maggio il presidente del tribunale di commercio di Parigi respingendo il principio generale secondo il quale le conseguenze di una pandemia non sarebbero assicurabili. Il giudice, basandosi sulla lettera del contratto oggetto di contenzioso, ha concluso che i termini non prevedevano una specifica esclusione delle garanzie in caso di pandemia e ha inoltre respinto l’argomentazione secondo la quale l’applicazione della clausola sul danno originato da “chiusura amministrativa” avrebbe dovuto essere innescata dal verificarsi di un evento oggetto di specifica garanzia.

La decisione del tribunale parigino non è definitiva: si tratta solo di un’ordinanza provvisoria, non di una sentenza sul merito, contro la quale è stato presentato un ricorso. E’ interessante notare che il 10 giugno, in un caso analogo, il tribunale di Lione ha stabilito di non poter decidere sulla controversia con procedura d’urgenza ritenendo necessaria un’azione nel merito davanti al tribunale. La motivazione del giudice parigino è interessante in quanto basata sui termini della polizza anziché sui princìpi generali, ciò che ricorda come l’assicurazione si basi primariamente su un contratto.

In Francia, sono state annunciate o avviate diverse controversie che andranno valutate caso per caso: l’analisi dei singoli contratti assicurativi sarà determinante. E’ probabile che, in futuro, la natura letterale delle polizze evolva stabilendo più precisamente la portata delle garanzie sottoscritte in attesa di un possibile schema di “catastrofe sanitaria” che il governo ha richiesto e sul quale gli assicuratori hanno accettato di lavorare.

Italia, i danni sono risarcibili ma con molte eccezioni

I contratti assicurativi che coprono la business interruption, sia direttamente (polizze specifiche) sia congiuntamente ad altre perdite (assicurazione contro tutti i rischi o assicurazione danni estesa alla business interruption) non prevedono, normalmente, una specifica esclusione nel caso di pandemia. Sarebbe comunque possibile negare la copertura per i danni originati dal Covid-19 nei seguenti casi:

  • business interruption imposta da decisioni dell’autorità pubblica;
  • danni materiali provocati dalla business interruption, una condizione che non è soddisfatta in caso di pandemia.

Poiché le polizze All Risks e Danni con estensione alla business interruption rappresentano la maggioranza delle polizze vendute in Italia, la copertura potrebbe essere rifiutata nonostante l’assenza di una specifica esclusione pandemica.

I casi in cui le perdite potrebbero essere coperte sono essenzialmente di due tipi: assicurazioni sulla proprietà con estensione alle perdite derivanti da contaminazione, che potrebbero essere interpretate come comprensive delle perdite originate da una pandemia; specifiche decisioni politiche d’interruzione dell’attività che non richiedono alcun danno alla proprietà (polizze oggi non molto diffuse in Italia). Come accade in Francia, tuttavia, le polizze andranno valutate caso per caso sempre tenendo presente che le clausole ambigue saranno interpretate a favore dell’assicurato.

Fin qui i tribunali italiani non sono stati chiamati a pronunciarsi. Cionondimeno, è probabile che le decisioni dei tribunali europei contro gli assicuratori abbiano il loro peso, per esempio la decisione del tribunale regionale di Mannheim (Germania) che ha condannato l’assicuratore a coprire le perdite patite da un proprietario di tre alberghi.

Gran Bretagna, autorità al lavoro per definire una linea

Non esiste un chiaro principio di riferimento per stabilire se le assicurazioni sulla business interruption coprono le pandemie come il Covd-19. Le compagnie offrono polizze con un’ampia varietà di clausole e adottano approcci diversi a questo problema.

Gli assicurati sostengono che le perdite originate dal Covid-19 dovrebbero essere coperte dalla clausola di estensione, abitualmente inserita in Gran Bretagna nelle polizze di business interruption, che risarcisce le perdite dovute al manifestarsi della patologia in prossimità dei luoghi in cui l’azienda esercita l’attività. Molti assicuratori, tuttavia, hanno respinto queste richieste motivando la decisione, per esempio, con il mancato soddisfacimento della condizione di causalità: le perdite subite dagli assicurati in seguito al Covid-19 sono state principalmente determinate dall’intervento del governo, non dal manifestarsi di casi in prossimità dei locali dell’attività aziendale.

L’entità delle perdite subite dalle società britanniche ha indotto la Financial Conduct Authority (FCA), che regolamenta l’attività delle società finanziarie del Regno Unito, assicuratori compresi, ad avviare in giugno l’esame di un campione di assicuratori e le richieste rivolte alle autorità giudiziarie di determinare se le polizze coprono Covid-19. L’esame, in particolare, riguarda otto assicuratori le cui polizze, secondo la FCA, prevedono le clausole che più frequentemente creano incertezza.

L’esito di questa procedura sarà fondamentale per risolvere le controversie sull’attivazione delle coperture per la business interruption di cui godono molte imprese Regno Unito. Il caso sarà esaminato in tempi brevi e l’eventuale ricorso, probabilmente, finirà direttamente al giudizio della Corte Suprema.

FONTE INTERMEDIA CHANNEL