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Danno biologico, aumenta l’indennizzo

14 Maggio 2014

Via libera all’incremento in via straordinaria del 7,57% sugli importi dell’indennizzo Inail previsto nell’apposita tabella per il danno biologico introdotta dal decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

 

Via libera all’incremento in via straordinaria del 7,57% sugli importi dell’indennizzo Inail previsto nell’apposita tabella per il danno biologico introdotta dal decreto ministeriale del 12 luglio 2000. Al provvedimento, previsto dall’articolo 1, comma 129 della legge di stabilità per il 2014 (Legge 147/13) grazie a una dote di 50 milioni, aveva dato attuazione il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dello scorso 14 febbraio, ma solo il 9 maggio l’istituto ha fornito le istruzioni operative con la circolare 26/14, pubblicata ieri sul suo sito.
Inail ricorda che questo aumento, in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella Tabella indennizzo danno biologico, si aggiunge a quello dell’8,68% già previsto dal decreto 27 marzo 2009. In entrambi i casi si tratta di incrementi economici di entità parziale, in quanto pari nel complesso al 50% della variazione dell’Istat dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2000 e il 2009-2013. Sul punto, secondo stime effettuate da Anmil, l’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro, per la mancata previsione nel decreto 38/2000 di un meccanismo di rivalutazione, queste prestazioni hanno perso ad oggi oltre il 20% del loro valore reale.
Gli importi relativi agli aumenti dovuti – saranno erogati d’ufficio assieme agli arretrati tramite procedura informatica, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche.
L’aumento riguarderà i ratei di rendita maturati all’1 gennaio scorso e gli indennizzi in capitale liquidati “una tantum” a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dalla stessa data. Nel caso dell’indennizzo in capitale si ricorda che si tratta del procedimento che l’istituto segue per i casi in cui il grado d’inabilità oggetto d’indennizzo sia basso e vada, cioè, dal 6 al 15 per cento. Nel caso dei ratei di rendita, la circolare 26/14 precisa anche che l’incremento verrà applicato esclusivamente sugli importi relativi alla quota «che ristora il danno biologico» e non su quella a copertura del danno patrimoniale.
La circolare prende in considerazione anche gli accertamenti provvisori dei postumi ex articolo 13 del Dlgs 38/2000. Si tratta del caso in cui l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria allorchè, per le condizioni della lesione del soggetto, non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’indennizzo in capitale. Per questi procedimenti effettuati dall’1 gennaio 2014 l’aumento non verrà corrisposto durante la fase istruttoria, ma verrà riconosciuto solo dopo l’accertamento definitivo. Sempre per rispettare il dettato della legge di stabilità, nel caso di accertamenti provvisori con erogazione d’acconto prima dell’1 gennaio e accertamento definito effettuato dopo quella data, l’incremento non verrà applicato all’acconto ma solo all’importo eventualmente dovuto dopo la valutazione definitiva dei postumi. Parimenti, nei casi di revisione e aggravamento l’incremento si applicherà solo sugli importi erogati dopo provvedimento emanato dall’1 gennaio.

FONTE IL SOLE 24 ORE