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Ddl Concorrenza, sconti Rc auto non più automatici

NewSintesi e Rassegna Stampa | 13 Marzo 2016 | 0

Novità in vista in merito alla controversa proposta di sconti obbligatori Rc auto, previsti dal ddl Concorrenza. Un meccanismo di sconto che di fatto sarebbe automatico, con una “percentuale determinata dall’Ivass sulla base del prezzo della polizza” al  realizzarsi di determinate condizioni come l’installazione della scatola nera. Ieri, con un emendamento presentato in commissione Industria del Senato dai relatori Luigi Marino (Ap) e Salvatore Tomaselli (Pd), vengono riscritti parte degli articoli 3 e 7 del provvedimento. La proposta prevede che l’Ivass debba, con regolamento, definire “criteri e modalità nell’ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio” sulla cui base le compagnie potranno determinare lo sconto deve essere “significativo” e, nel caso delle province più care deve essere “aggiuntivo e significativo” per gli automobilisti virtuosi nei quattro anni precedenti. Le compagnie dovranno evidenziare gli sconti praticati in sede di preventivo e di contratto e sia in valore assoluto che in percentuale rispetto al prezzo di listino della polizza. All’Ivass dovrebbe spettare anche il potere di vigilanza e la comminazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dei criteri da parte delle compagnie: i relatori propongono il raddoppio delle multe che passerebbero a un range tra i 10mila e gli 80mila euro, oltre alla riduzione automatica del premio assicurativo. Spetterà all’Ivass identificare “la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato”, con aggiornamenti almeno biennali.
Secondo il sottosegretario allo Sviluppo economico che segue l’iter del provvedimento, Antonio Gentile, gli emendamenti dei relatori “rappresentano un passo in avanti importante in vista dell’approvazione del provvedimento, a tutela del mercato e dei consumatori. Per quanto riguarda in particolare le assicurazioni – spiega il sottosegretario in una nota – gli emendamenti sono finalizzati a rendere più efficace il testo del disegno di legge”. Gentile sottolinea gli aspetti positivi portati dal mancato obbligo per l’Ivass di definire sconti minimi: “data l’eterogeneità delle offerte e delle situazioni soggettive, l’obbligo avrebbe avuto potenziali risvolti anti-concorrenziali. Al contrario, viene previsto un obbligo per le compagnie di praticare sconti significativi a fronte della sottoscrizione di clausole antifrode: l’Ivass dovrà vigilare sulla loro congruità. Allo stesso modo – aggiunge il sottosegretario – per i contraenti residenti nelle aree ad alto prezzo e alto rischio frodi, vengono previste ulteriori condizioni di favore. Allo scopo di ampliare la platea dei beneficiari, le condizioni per accedere a questo sconto sono allargate, riducendo da cinque a quattro anni il periodo durante il quale il contraente non deve aver causato sinistri”.

FONTE INSURANCE TRADE

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