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In pubblica consultazione lo schema di regolamento per la dematerializzazione dell’attestato di rischio

19 Marzo 2015

IVASS ha aperto la fase di pubblica consultazione riguardante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio secondo quanto previsto all’art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private,

 

Con il documento 9/2015, IVASS ha aperto la fase di pubblica consultazione riguardante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio secondo quanto previsto all’art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato dal Dl Liberalizzazioni del 2012 (Dl 1/2012, poi convertito nella legge 27/2012), che ha introdotto la“dematerializzazione degli attestati di rischio”, la cui finalità – ricorda l’Istituto – “è quella di una semplificazione, mediante ricorso all’innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea, di rendere più snello il processo assuntivo del ramo r.c. auto e creare un rilevante strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio”.

Al fine di adeguare l’attuale regolamentazione in materia di attestati di rischio, viene quindi sottoposto alla procedura di pubblica consultazione il testo del nuovo Regolamento che sostituisce il Regolamento ISVAP 4/2006 attualmente vigente. La nuova regolamentazione comporterà la predisposizione di nuove procedure e l’eventuale adeguamento delle infrastrutture tecnologiche da parte delle imprese; tenuto conto di questo impatto tecnico ed organizzativo, l’IVASS ha istituito un apposito tavolo tecnico con l’ANIA e rappresentanti di diverse imprese al fine di acquisire osservazioni e proposte.

Anche tenendo conto dei contributi resi, l’Istituto ha predisposto lo schema di regolamento in pubblica consultazione che introduce, tra altro, nuove garanzie e misure a sostegno degli assicurati, quali, ad esempio, l’obbligo di consegna dell’attestato di rischio anche al proprietario del veicolo, o altri aventi diritto, qualora diversi dal contraente, ed una puntuale informativa agli interessati al fine di supportarli nel delicato passaggio normativo, salvaguardando al meglio anche quella parte di assicurati con poca pratica nell’utilizzo di strumenti informatici.

La principali novità normative recepite nel nuovo regolamento riguarderanno:

  • il contenuto dell’attestato di rischio, che deve prevedere l’indicazione della tipologia del danno pagato, specificando se trattasi di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (sia cose sia persone);
  • l’obbligo per le imprese di assicurazione di inserire in una banca dati elettronica le informazioni riportate negli attestati di rischio;
  • l’obbligo di consegna dell’attestato agli assicurati, in forma elettronica in luogo dell’attuale rilascio in forma cartacea al domicilio degli stessi;
  • l’acquisizione diretta dell’attestato da parte dell’impresa, dalla citata banca dati, in sede di stipula dei nuovi contratti;
  • le competenze dell’IVASS in materia di controllo ed accertamento dell’inosservarza delle norme, chiamata a disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all’IVASS entro il prossimo 6 aprile all’indirizzo di posta elettronica attestato_di_rischio@ivass.it.

Al termine della fase di pubblica consultazione, saranno rese pubbliche sul sito dell’Istituto le osservazioni pervenute – con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni – e le conseguenti risoluzioni assunte dall’IVASS.

FONTE INTERMEDIA CHANNEL