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Intermediari tenuti alla trasparenza

Il Pensiero della settimana e Rassegna stampa | 10 Settembre 2018 | 0

L’intermediario finanziario ha il dovere di informare il cliente nei
vari momenti in cui viene compiuto l’investimento. Al cliente non può
essere addossato l’onere di stimare l’adeguatezza dell’investimento
anche se rifiuta di sottoscrivere i prospetti informativi. In
applicazione del principio di diligenza, la banca deve agire in base
alla massima cautela. È quanto emerge dalla lettura della sentenza del
12 luglio 2018 n. 18482 della Corte di cassazione (sezione prima
civile) la quale si è pronunciata sull’adeguatezza dell’investimento e
sul rifiuto del cliente di sottoscrivere i prospetti informativi. In
tema di obblighi informativi, ricordano i giudici di piazza Cavour che
è onere dell’intermediario fornire la prova di aver correttamente
adempiuto ai propri doveri.
Tale onere non può ritenersi assolto solo perché il cliente rifiuti di
fornire informazioni sul proprio pro?lo soggettivo e di rischio,
permanendo sull’intermediario l’obbligo di valutare e comunicare al
cliente l’adeguatezza o meno dell’investimento. L’intermediario è
tenuto sia ad attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva e
adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati
disponibili che ne possano in?uenzare la valutazione effettiva della
rischiosità (quali la solvibilità dell’emittente, il contenuto del
prospetto informativo speci?co destinato agli investitori
istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è
collocato), sia a fornire al cliente un’informazione concreta e
speci?ca sulle caratteristiche del prodotto. I singoli acquisti di
titoli hanno un’autonomia negoziale, che ne rende possibile l’autonoma
risoluzione e che impone dunque che gli obblighi di diligenza
dell’intermediario siano ripetuti in occasione di ogni singola
operazione.
Il rifiuto dell’investitore di fornire indicazioni sul suo profilo di
rischio non esonerano l’intermediario dalla valutazione
dell’adeguatezza dell’operazione, rilevando che, in applicazione del
principio di diligenza, l’istituto di credito avrebbe dovuto anzi
agire in base alla massima cautela. Inoltre, non può ritenersi
rilevante il fatto che l’investitore si considerasse esperto in
strumenti finanziari, non esimendo tale circostanza dall’adempimento,
da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi.

FONTE ITALIA OGGI

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