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IVASS E AGCM contro le clausole vessatorie nelle polizze infortuni e malattia

NewSintesi e Rassegna Stampa | 5 Marzo 2018 | 0

IVASS e AGCM hanno svolto un’azione coordinata in relazione ad alcune clausole presenti nelle polizze che coprono l’invalidità permanente derivante da infortuni o malattia. Si tratta di clausole che non consentono agli eredi dell’assicurato di subentrare nel diritto all’indennizzo qualora il loro congiunto muoia per causa diversa da quella che ha determinato l’invalidità e prima che la compagnia abbia effettuato i propri accertamenti medici sui postumi permanenti dell’invalidità. Attraverso tali clausole, da un lato, la compagnia si autoassegna termini discrezionali, in genere molto lunghi (fino a 18 mesi), per svolgere gli accertamenti medici, e dall’altro, si prevede l’intrasmissibilità dell’indennizzo agli eredi se l’assicurato muore prima che la compagnia stessa abbia svolto tali accertamenti.

Esse non consentono agli eredi neanche di dimostrare in altro modo che nel frattempo l’invalidità del loro congiunto si era consolidata, ad esempio attraverso certificati rilasciati dalle ASL o altre strutture.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, sottolinea una nota congiunta, la clausola sulla intrasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo “altera il normale equilibrio contrattuale a vantaggio dell’assicuratore anche se visto nella sola convenienza di sottrarsi all’immediata esecuzione della prestazione in attesa fiduciosa del verificarsi dell’evento causativo dell’estinzione della sua obbligazione giuridica”. AGCM ha avviato nei confronti delle compagnie assicurative Generali Italia S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd (Rappresentanza Generale per l’Italia) e Allianz S.p.A. procedimenti istruttori per accertare la vessatorietà di tali clausole (http://www.agcm.it). In contemporanea l’IVASS è intervenuto su tutte le imprese di assicurazione con una lettera al mercato richiamando la necessità di verificare se nelle polizze infortuni e malattia siano presenti clausole del tipo descritto e, nel caso, a modificarle entro 120 giorni. Per i contratti già stipulati, le imprese dovranno adottare politiche di liquidazione che consentano agli eredi di non perdere il diritto all’indennizzo.

FONTE ASSINEWS

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