IVASS pubblica il Provvedimento n. 128 del 20 febbraio 2023 su requisiti professionali e domini internet che modifica i relativi articoli del Reg. IVASS n. 40/2018.
Il Provvedimento introduce l’obbligo di comunicare all’Istituto i domini e i sotto-domini internet utilizzati dagli intermediari che operano sul territorio italiano in quanto iscritti nel Registro o inseriti nell’Elenco annesso per finalità di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione mediante siti internet. L’obbligo sussiste anche nei casi di sola promozione tramite internet.
Requisiti professionali
Con riguardo al primo punto viene, in particolare, eliminato il riferimento alla durata
quinquennale e all’anno integrativo con riferimento al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore al fine di rendere la disposizione coerente con il vigente ordinamento scolastico, che prevede anche la possibilità di svolgimento del corso di studi superiori in quattro anni, mantenendo invariato il monte ore di frequenza complessivamente richiesto.
L’Istituto rinvia in sostanza un rinvio alla normativa primaria e alle sue disposizioni attuative, individuando come requisito di professionalità il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, riconosciuto valido dalle disposizioni in vigore alla data del relativo conseguimento.
Con riferimento al titolo di studio equipollente, inoltre, l’intervento regolamentare tiene conto delle previsioni della Legge 11 luglio 2002, n. 148 (con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione di Lisbona – Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, Lisbona 11 aprile 1997) che attribuisce la competenza del riconoscimento dei titoli di studio stranieri – per finalità diverse dal proseguimento degli studi universitari e dal conseguimento dei titoli universitari italiani (c.d. riconoscimento accademico, art. 2 L. 148/2002) – alle Amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi (c.d. riconoscimento non accademico finalizzato, art. 5 L. 148/2002).
In tale quadro giuridico, il concetto di equipollenza è stato pertanto superato e sostituito con la dizione titolo di studio estero corrispondente.
Comunicazione di domini e sotto-domini
Riguardo al secondo punto, IVASS introduce questo obbligo per cercare di arginare il fenomeno dei siti internet irregolari – che registrano un preoccupante incremento anche in ragione della forte accelerazione digitale degli ultimi anni.
Tale misura potrà infatti determinare una significativa riduzione del rischio di vedere i dati degli intermediari illegittimamente associati a siti internet non ufficiali.
L’Istituto disporrà in tal modo di una lista dei domini e dei sotto-domini internet comunicati
dagli intermediari regolari, che potrebbe valutare in futuro di pubblicare sul proprio sito
istituzionale (c.d. white list), accrescendo il livello di accreditamento degli stessi intermediari ed assicurando una maggiore tutela dei consumatori.
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