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IVASS, pubblicato il Regolamento 6/2014 sulla disciplina dei requisiti professionali degli intermediari

3 Dicembre 2014

Il nuovo Regolamento – in vigore dal 1° gennaio 2015 – interviene sugli standard organizzativi, tecnologici e professionali che interessano formazione ed aggiornamento degli intermediari

 

IVASS ha pubblicato oggi il Regolamento 6/2014 (in vigore dal prossimo 1° gennaio 2015), che dà attuazione all’articolo del DL Sviluppo Bis (art. 22, comma 9) che assegna all’IVASS il compito di definire con apposito regolamento “gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning”.

Secondo le previsioni del decreto citato (179/2012), l’intervento regolamentare “ha il fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi; tiene in considerazione la crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica; riunifica e armonizza la disciplina esistente in materia”.

Il regolamento introduce quindi “una serie di previsioni innovative, riunifica e coordina le disposizioni contenute nei Regolamenti ISVAP 5/2006 e 34/2010 in tema di formazione e aggiornamento, promuove l’armonizzazione e razionalizzazione degli adempimenti formativi previsti per i diversi soggetti operanti nel mercato dell’intermediazione assicurativa, creditizia e finanziaria, attraverso l’avvicinamento alla disciplina di OAM e APF in alcuni aspetti di rilievo (standard organizzativi richiesti, modalità di fruizione dei corsi, requisiti dei soggetti formatori, modalità di accertamento delle competenze acquisite)”.

Destinatari degli obblighi formativi sono:

  • agenti e brokers (sezioni A e B) limitatamente all’aggiornamento periodico;
  • produttori diretti di imprese (sezione C) e collaboratori (sezione E) di intermediari di “primo livello” – ovvero di agenti, brokers e iscritti in sezione D, quali banche, intermediari finanziari, SIM, Poste Italiane – tenuti a effettuare sia la formazione prima dell’iscrizione, sia l’aggiornamento periodico;
  • tutti i soggetti – dipendenti e collaboratori operanti all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B e D del RUI, addetti dei call center dell’impresa e degli intermediari – che, pur non avendo obbligo di iscrizione nel Registro, sono tenuti a effettuare sia la formazione prima dell’avvio dell’attività, sia l’aggiornamento periodico.

Rispetto al quadro normativo preesistente (regolamento ISVAP 5/2006), il regolamento individua una sorta di compromesso “tra contenuti maggiormente prescrittivi a presidio della rigorosità ed effettività del percorso formativo, conservazione di opportuni spazi di autonomia per i vigilati, nuove forme di flessibilità organizzativa in ottica di contenimento dei costi e adattamento alle diverse realtà intermediatizie presenti nel mercato”.

In sintesi, il regolamento 6/2014 disegna un sistema nel quale:

  • Il compito di impartire la formazione/aggiornamento “è espressamente rimesso alle imprese e agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI per la rete dei collaboratori di cui si avvalgono; alle imprese per i produttori diretti e gli addetti dei propri call center”. E’ prevista la possibilità di attuare forme di coordinamento nel caso di collaboratori con pluralità di incarichi. La logica ispiratrice è conforme al dettato del Codice delle Assicurazioni Private (art. 119, art. 325) che pone in capo alle imprese e agli intermediari “di primo livello” la responsabilità delle reti verticali di cui si avvalgono;
  • Imprese e intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI possono impartire direttamente la formazione, oppure avvalersi di soggetti formatori, “individuati con criteri selettivi volti a garantire standard elevati” (enti certificati, Università riconosciute dal MIUR, associazioni di categoria di intermediari assicurativi, creditizi e finanziari). L’obbligo di certificazione per gli enti ai quali viene affidata in outsourcing la formazione iniziale è una delle maggiori novità presenti nel regolamento: tale obbligo non è previsto per i corsi di aggiornamento, in conformità con la disciplina dettata da OAM “e al fine di contenere l’impatto sul mercato procedendo con gradualità all’innalzamento degli standard con prioritaria attenzione per il fronte maggiormente delicato della formazione iniziale”. E’ tuttavia richiesto, ai fini dell’aggiornamento, che tali enti “svolgano l’attività formativa come prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative”;
  • Ulteriore novità è rappresentata dalla “puntuale individuazione delle figure dei docenti, in base a criteri di esperienza e attinenza per materia” (docenti universitari, formatori e professionisti, operatori qualificati del settore assicurativo);
  • Per quanto riguarda gli standard tecnologici richiamati dal citato decreto sviluppo-bis, è prevista la piena equiparazione tra corsi in aula e formazione a distanza (videoconferenza, webinar, e-learning), con l’introduzione di una disciplina specifica, a presidio della tracciabilità, effettività e interattività della FAD;
  • Per quanto concerne gli standard organizzativi, viene confermato l’impianto del regolamento ISVAP 5/2006 (monte-ore, corsi, test finale) con alcune rilevanti modifiche che da un lato apportano maggiore flessibilità (per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento, ad esempio, questi saranno da effettuarsi su base biennale anziché annuale e, a monte ore inalterato, con una distribuzione più libera nell’arco del biennio di almeno 15 ore in un anno sulle 60 totali), dall’altro introducono una disciplina più rigorosa per l’organizzazione dei corsi e per le modalità di valutazione delle competenze acquisite, in analogia con le circolari OAM in materia;
  • Per quanto riguarda i contenuti dei prodotti formativi, sono state individuate quattro aree tematiche (giuridica, tecnica, amministrativo-gestionale e informatica) suddivise in moduli, che costituiscono il “pacchetto base” della formazione iniziale e degli approfondimenti mirati da sviluppare in sede di aggiornamento. Sono inoltre previsti percorsi formativi integrativi in relazione alle caratteristiche soggettive degli intermediari e ai connotati oggettivi dell’attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, collocazione di forme pensionistiche complementari, gestione sinistri).

Il nuovo regolamento – segnala infine l’IVASS – “è adeguato all’obiettivo previsto dal decreto “sviluppo-bis” e produce per i soggetti vigilati un sostanziale beneficio dall’innalzamento della market quality, grazie a standard professionali più elevati e maggiore flessibilità organizzativa a fronte di costi di adeguamento variabili in dipendenza delle diverse scelte operative”.

FONTE INTERMEDIA CHANNEL