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L’AGENTE CHE CAMBIA COMPAGNIA: PUO’ CONTATTARE I VECCHI CLIENTI OPPURE NO? COSA SI RISCHIA E COME MUOVERSI? LA PAROLA ALL’AVVOCATO GIANLUIGI MALANDRINO

Comunicazioni agli associati | 22 Maggio 2016 | 0

Dove finisce la concorrenza leale? E dove comincia quella sleale? Spesso è difficile individuare il limite e per un intermediario il rischio è davvero dietro l’angolo. Il caso più eclatante è quando un intermediario agente interrompe il rapporto con una compagnia e avvia una relazione con un’altra mandante. Come si deve comportare nei confronti dei suoi ex clienti?

Recentemente l’avvocato Gianluigi Malandrino è intervenuto proprio su questo argomento, nell’ambito di un convegno sulla intermediazione assicurativa. Malandrino si è soffermato proprio sugli accorgimenti che l’agente deve adottare quando cambia casacca. Il rischio, infatti, è una richiesta di danni e di risarcimenti da parte della ex compagnia mandante.

«Il tema è sicuramente caldo, anche perché stiamo cominciando ad avere delle controversie reiterate su questo argomento. Ovviamente le posizioni degli agenti divergono nettamente da quelle delle compagnie», ha esordito Malandrino.

Quando si verifica una ipotesi di concorrenza tra una impresa e un agente? «Può avvenire sia durante il rapporto agenziale, sia dopo la cessazione del rapporto», ha risposto l’avvocato. «Ho avuto casi di compagnie che lamentano, nel caso di agente plurimandatario in corso di rapporto, il dirottamento della clientela verso una o altre compagnie di cui l’agente è preponente o verso rapporti di collaborazione con broker o con altri intermediari. Così come ci sono compagnie che hanno addirittura revocato l’agente per giusta causa proprio perché, a loro giudizio, ha trasferito parte della sua clientela a un’altra impresa. Ovviamente ci sono anche controversie che intervengono dopo la cessazione di un rapporto di agenzia».

Quest’ultimo è il caso forse più frequente. «Ci troviamo di fronte al classico caso di una compagnia, che oltre tutto paga una indennità di risoluzione all’agente cessato, che difende il portafoglio come se fosse un bene soggetto a una tutela particolare in capo a essa stessa e quindi non aggredibile da parte dell’agente ncessato».

COSA DICONO LE NORME – Cosa dicono le norme, in queste circostanze? «A disciplinare i casi di concorrenza sleale è l’articolo 2598 del codice civile. La concorrenza è un fattore riconosciuto e incentivato dal mercato assicurativo, comune a tutti i mercati di scambio. Ma ci sono dei limiti», ha detto Malandrino. «Teniamo presente che il codice civile è del 1941 e risale, quindi, ad anni lontani rispetto a quelli in cui oggi operiamo. Allora non esistevano le norme della comunità europea, che tendono a favorire la concorrenza e a punire gli atteggiamenti anticoncorrenziali. A ogni modo questa norma ipotizza tre casi di concorrenza sleale: per confusione (quando si mischia l’immagine con quella del concorrente), per denigrazione (quando si parla male del concorrente) e per violazione della correttezza professionale».

Malandrino si è soffermato su questo terzo caso. «La giurisprudenza, tendenzialmente, afferma che l’utilizzo delle banche dati e degli elenchi dei clienti da parte dell’ex agente è una violazione della correttezza professionale e in particolare quando si trasferiscono i clienti dalla vecchia alla nuova compagnia». Certamente ciò costituisce un limite. «Scrivere a tutti i vecchi clienti precisando per esempio “Venite da me che oggi sono rappresentante di 2, 3 o 4 compagnie” non si può fare, secondo la giurisprudenza. Altra cosa che l’agente non può fare è telefonare ai clienti, contattarli direttamente o attraverso suoi emissari, per ottenere lo stesso effetto, cioé trasferirli presso la nuova compagnia di cui è mandataria».

Malandrino ha però precisato che «c’è un limite, secondo la giurisprudenza, che a mio avviso comincia a scricchiolare perché datata. Il limite è che nel fare concorrenza ci si può proporre al mercato assicurativo nel suo insieme, ma non si possono andare a scegliere proprio quei clienti che appartenevano alla compagnia dalla quale si proviene. Esempio: l’agente che apre un suo sito internet dove pubblicizza la propria attività fa una sorta di offerta al pubblico e non solo ai clienti della compagnia di cui era mandatario. Come tale opera legittimamente e altrettanto legittimamente riceve le comunicazioni dei clienti. Quasi come fosse un annuncio pubblicitario. Il limite è che non lo faccia con un indirizzo specifico e cioé che non si rivolga esattamente a quei clienti che erano della compagnia precedente. Il distinguo è veramente sottile».

In definitiva, Malandrino ha messo in guardia gli agenti: «Prima di intessere rapporti con i vecchi clienti conviene fare delle valutazioni approfondite perchè il rischio è vedersi muovere delle azioni, anche abbastanza incisive,  tese a bloccare queste attività concorrenziali. L’agente può proporsi ai vecchi clienti se sono questi a cercarlo. Ribadisco: è un limite che nella pratica diventa abbastanza sottile».

In generale è così, anche se, ha sottolineato Malandrino, «un paio di pronunce hanno fatto emergere che resta comunque legittima la facoltà dell’agente di rivolgersi a quei clienti che erano già suoi da prima del rapporto con l’ultima compagnia mandante. Segno di una apertura da parte della giurisprudenza…».

FONTE TUTTO INTERMEDIARI

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