Sì alle soglie ridotte per i risarcimenti a chi subisce lesioni lievi in un incidente stradale.
Sì alle soglie ridotte per i risarcimenti a chi subisce lesioni lievi in un incidente stradale. È infatti legittimo calcolare gli indennizzi in base ai valori indicati dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005), anziché applicando quelli – più generosi – elaborati dalla giurisprudenza.
Lo ha deciso la Corte costituzionale che, con la sentenza 235 del 16 ottobre scorso, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni giudici sull’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private (si veda Il Sole 24 Ore del 17 ottobre).
La decisione
La Consulta ha dovuto valutare se la tabella per la liquidazione del danno alla persona, contenuta nell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni, violasse i principi della Costituzione che disciplinano la tutela dei diritti primari (la salute) e l’uguaglianza tra le persone. In particolare, nelle censure sottoposte al vaglio della Corte, si è sostenuto che la tabella non fosse legittima perché prevede importi limitati e contenuti per compensare il danno biologico conseguente a sinistri stradali, mentre i magistrati possono liquidare diversamente e maggiormente la stessa lesione originata da altra vicenda.
Ma la Consulta ha ritenuto ammissibile la tabella che, pur comprimendo parzialmente il diritto risarcitorio di una parte, consente di mantenere in equilibrio il sistema assicurativo e quindi di avere un «livello accettabile e sostenibile di premi assicurativi».
Gli effetti
Dopo la decisione della Corte costituzionale, tutti i danni alla persona che derivano da sinistro stradale, che comportino conseguenze temporanee o permanenti dall’1% al 9% di danno biologico, dovranno essere risarciti esclusivamente sulla base e nei limiti della tabella ministeriale emanata in applicazione dell’articolo 139 del Codice delle assicurazione (da ultimo, aggiornata con il decreto del ministro dello Sviluppo economico del 20 giugno 2014). Come si vede negli esempi pubblicati a fianco, che prendono in esame alcuni casi di microlesioni permanenti, è notevole la differenza economica con gli importi riconosciuti, per lesioni identiche, dalla tabella elaborata dai giudici del tribunale di Milano, oggi il principale strumento di riferimento per il risarcimento del danno alla persona. Ciò sia se si consideri il valore base del risarcimento riconosciuto dalle tabelle, sia se si aggiunge l’aumento massimo del danno previsto dai due diversi strumenti di calcolo.
La giustificazione di questo sensibile squilibrio sta, secondo la Consulta, proprio nella natura dello speciale sistema che regge la disciplina dell’assicurazione obbligatoria per la Rc auto. Infatti, la vittima di un incidente stradale (a differenza di quanto avviene per le vittime di altro fatto illecito) ha la certezza di soddisfare i propri diritti: sia per la garanzia patrimoniale prestata dalle imprese di assicurazione; sia per la possibilità di citare in giudizio direttamente la compagnia; sia, infine, per la tutela del Fondo di garanzia vittime della strada, che interviene quando il veicolo responsabile non è assicurato, o quando l’autore dell’illecito si dà alla fuga e resta sconosciuto.
Questo sistema di tutele previsto per le vittime di sinistri stradali ha un costo sociale rappresentato dall’importo che ogni utente paga in premi assicurativi. Il calmieramento del costo dei risarcimenti, quindi, svolge la funzione sociale di contenere la spesa dei cittadini in termini di sostenimento dei premi assicurativi. Si giustifica così la legittimità di una tabella che limita il ristoro del danno alla salute, tanto come danno biologico, quanto come danno morale o sofferenza soggettiva collegata alla lesione.
Per i danni gravi
Elevata così la tabella di liquidazione per le lesioni di lieve entità a parametro normativo unico e congruo di compensazione del danno alla persona da sinistro stradale, resta aperta la discussione sulla validità di questo sistema, nel caso in cui vedesse la luce la tabella delle menomazioni più gravi (dal 10 al 100% di danno biologico), prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni ma ancora non emanata. La soluzione data dalla Corte al bilanciamento degli interessi in gioco (risarcimento del danno alla persona di lieve entità e sostenibilità economica del costo assicurativo) non appare predicabile anche nel diverso contesto della compensazione delle menomazioni gravi e presuppone la necessità, ove riproposta la questione in futuro, di un nuovo vaglio di costituzionalità. Ma questa sarà, se lo sarà, un’altra storia.
FONTE IL SOLE 24 ORE