Uno dei principali (e attesi) chiarimenti contenuti nella circolare 19/E riguarda la data di efficacia delle modifiche al regime degli organismi d’investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri introdotte con il decreto legislativo 44/2014, entrato il vigore il 9 aprile
Uno dei principali (e attesi) chiarimenti contenuti nella circolare 19/E riguarda la data di efficacia delle modifiche al regime degli organismi d’investimento collettivo del risparmio italiani ed esteri introdotte con il decreto legislativo 44/2014, entrato il vigore il 9 aprile. Le modifiche consistono:
nell’aver stabilito che i proventi derivanti dalla cessione, rimborso o liquidazione degli Oicr nazionali e di quelli esteri diversi dai fondi immobiliari sono costituiti dalla differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato, senza più alcun riferimento ai valori risultanti dai prospetti periodici; i risultati positivi sono quindi solo redditi di capitale (anche in caso di negoziazione delle azioni o quote), mentre quelli negativi sono sempre attratti al regime dei redditi diversi di natura finanziaria (minusvalenze);
– nell’aver sottratto i fondi immobiliari esteri dal regime dei titoli atipici, istituendo un regime ad hoc (articolo 13, decreto 44), corrispondente a quello degli omologhi nazionali.
La circolare precisa che le modifiche si applicano ai proventi percepiti dal 22 luglio 2014; salvi i comportamenti di chi si è adeguato in anticipo.
Importanti chiarimenti riguardano anche la compilazione del quadro RW. Per quanto riguarda le polizze vita emesse da imprese di assicurazione estere operanti in libera prestazione di servizi, l’esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non solo nel caso di applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l’intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Sembra quindi che l’opzione da parte della compagnia estera sia sufficiente a evitare il quadro RW anche in assenza dell’incarico a un intermediario di regolare i flussi. Sarebbe, quindi, superata la risposta 7.2 contenuta nella circolare 12/E/2010, forse perché si ritiene che eventuali cambi di contraenza siano segnalati all’Anagrafe di rapporti (Ania circolare 162 del 2012) anche dalla compagnia estera.
Più in generale, la circolare 19/E ribadisce che per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero compete sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) con l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi. Viene precisato che analoghe conclusioni valgono per le partecipazioni qualificate in società estere, nonostante in caso di cessione l’intermediario non effettui alcun prelievo sulla plusvalenza, ma segnali l’operazione nel quadro SO del 770. L’esonero spetta, comunque per tutte la attività affidate in amministrazione fiduciaria.
Queste considerazioni devono ritenersi valide anche per altri casi in cui l’intermediario pur non operando come sostituto comunichi l’operazione nel 770 o nel monitoraggio fiscale (articolo 1, Dl 167/90): azioni o titoli similari detenuti da enti non commerciali e società semplici; titoli atipici non collati in Italia; Oicr (compresi i fondi immobiliari) per i quali non sia stato possibile operare la ritenuta non avendo il cliente certificato il costo d’acquisto; finan-iamenti. Se così non fosse sarebbe il caso che venisse chiarito nelle prossime istruzioni.
FONTE IL SOLE 24 ORE