Le polizze vita, in mancanza di garanzia di restituzione del capitale investito, sono da considerarsi a tutti gli effetti degli investimenti? Macché. Una sentenza del 31 maggio scorso della Corte di Giustizia europea va in direzione opposta rispetto a quanto affermato dalla Corte di Cassazione qualche settimana fa (sentenza numero 10333/2018).
Per l’organo giudicante europeo le polizze assicurative di ramo III possono comportare, per loro espressa e ribadita natura, guadagni o perdite finanziarie al contraente o ai beneficiari in caso di decesso dell’assicurato. A questo proposito, l’Ania sin da subito era intervenuta dopo la sentenza della Cassazione italiana sottolineando come quest’ultima non avesse «preso posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita», ma si riferisse «a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria». Il caso oggetto del giudizio della Suprema Corte, aveva fatto notare l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, riguardava, in particolare, «errori di trasparenza e di comportamento relativi a un singolo prodotto, commercializzato nel 2006».
FONTE TUTTO INTERMEDIARI