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Prodotti finanziari-assicurativi: a Consob i poteri di vigilanza

NewSintesi e Rassegna Stampa | 7 Maggio 2015 | 0

Restano in capo alla Consob i poteri di vigilanza sui prodotti finanziario-assicurativi. Nello schema di decreto legislativo, che recepisce la direttiva Ue “Solvency II” e che è atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri per il varo definitivo – forse già oggi, al più tardi domani -, il controllo su questi prodotti dall’elevato profilo di rischio è stato restituito all’Authority presieduta da Giuseppe Vegas dopo che l’esecutivo ha recepito i pareri espressi dalle commissioni parlamentari competenti, obbligatori ma non vincolanti. 

Nel provvedimento uscito da Palazzo Chigi il 10 febbraio scorso, in sede di esame prelimanre, la vigilanza, finora esercitata dalla Consob, era stata infatti assegnata all’Ivass (che vigila sul mercato assicurativo italiano). Ma l’articolo 3 del testo definitivo ha modificato quella previsione stabilendo che le due Autorità, ciascuna secondo le rispettive competenze, dovranno vigilare affinché la condotta degli operatori che commercializzazno prodotti assicurativi alla trasparenza e alla correttezza nei confronti della clientela.

Tra le novità introdotte dal provvedimento che, va detto, non comporterà nuovi oneri per le casse statali, ci sono poi ulteriori poteri per la Consob che potrà esercitare la cosiddetta “product intervention” sui prodotti finanziario-assicurativi. Il potenziamento, frutto anche questo dell’iter parlamentare, è previsto nel nuovo comma 3-ter dell’articolo 187-bis, quello che disciplina per l’appunto i poteri di vigilanza. In sostanza, la sentinella dei mercati potrà, come l’Ivass, per i profili di propria competenza, «ove la situazione lo richieda», adottare misure preventive o correttive nei confronti dei soggetti interessati, inclusi alcuni provvedimenti che vanno dalla restrizione dell’attività al divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria, dalla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimionio al rafforzamento dei sistemi di governo societario, fino all’ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società. 

Lo schema di decreto legislativo fissa infine paletti più stringenti per le imprese di assicurazione o riassicurazione. Tra le pieghe del documento, è infatti spuntato un nuovo articolo (il 222-ter) che regola le limitazioni alla distribuzione di elementi dei fondi propri. In pratica, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito minimo o se la distribuzione fa scattare il mancato rispetto, «l’impresa non opera distribuzioni in relazione a elementi di fondi propri, incluse distribuzioni di utili, fino al momento in cui non sia ripristinato il rispetto del requisito e la distribuzione non determini la sua inosservanza». Non solo, il nuovo decreto stabilisce che il divieto si applichi anche nel caso in cui l’inosservanza del requisito patrimoniale sopraggiunga solo dopo la delibera di distribuzione «ma prima che alla stessa sia data esecuzione».

FONTE IL SOLE 24 ORE

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