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RAPPORTO INTERMEDIARI-CLIENTI E ADEGUATEZZA: GLI INTERROGATIVI E LE CONSIDERAZIONI DEL CESIA

NewSintesi e Rassegna Stampa | 26 Novembre 2017 | 0

Fra i temi trattati dal Cesia (il Centro studi intermediazione assicurativa nato da una iniziativa di Cgpa Europe, compagnia specializzata nella Rc degli intermediari assicurativi) nell’ultimo anno c’è quello dell’adeguatezza, intesa come il risultato delle attività volte a mettere a disposizione del cliente, per tutta la durata della relazione, il valore aggiunto derivante dalla consulenza personalizzata fornita dall’intermediario professionale.

 

Dal rapporto annuale del Cesia riferito al 2016 (e parte del 2017) non sono stati pochi gli interrogativi sollevati e le considerazioni emerse.

 

Si parla di un tema caldo, soprattutto in ottica Idd, la nuova direttiva europea sulla distribuzione. Per il Cesia, risulta fondamentale per gli intermediari impegnarsi «in un percorso di miglioramento continuo delle competenze e delle procedure interne (anche con sessioni di formazione ad hoc)» per raggiungere, appunto, il risultato di cui si faceva riferimento prima, a proposito di adeguatezza.

 

Durante gli incontri fra agenti e broker che aderiscono al Cesia, sono emersi vari interrogativi, dalla «suddivisione della responsabilità tra imprese di assicurazione e agenti nelle diverse situazioni: campagne di riforma di portafoglio, agenti monomandatari che potrebbero non disporre di offerte adeguate a 360 gradi, presenza di questionari di adeguatezza inadeguati» alla «diversità di responsabilità tra broker e agenti e, più in generale, il comportamento in presenza di una molteplicità di offerte disponibili», dalla «applicazione pratica del concetto di “utilità della polizza” per il cliente e le eventuali responsabilità del cliente che non si sia informato sui contenuti del contratto» alle «conseguenze della Idd, sui metodi per garantire l’adeguatezza e fornire una raccomandazione personalizzata al cliente».

 

Il Cesia rileva, in particolare, la distinzione «importante» tra prodotto adeguato e condotta adeguata dell’intermediario, «essendo quest’ultima sotto la sua totale responsabilità». Per circoscrivere la responsabilità, la condotta degli intermediari in materia di informativa precontrattuale e di consulenza tecnico-assicurativa deve essere «tracciabile», in modo tale da poter dimostrare «che l’analisi dei bisogni e delle esigenze del cliente viene effettuata con continuità nel tempo».

 

Si tratta, evidenzia ancora il Cesia, di quello che la giurisprudenza francese definisce «devoir de suivi, cioè il dovere, in capo all’intermediario, di informare e consigliare il suo cliente per tutta la durata della relazione, anche dopo la scadenza della polizza: in tal caso è chiarificatore l’esempio della presenza di una copertura postuma in una polizza di responsabilità civile professionale, che obbliga l’intermediario a prestare l’assistenza e la consulenza al suo cliente anche dopo che il contratto assicurativo è giunto a scadenza e non viene rinnovato».

 

Il suggerimento è quello di «evitare di mettere a punto meri adempimenti formali in quanto i giudici valutano, in primis, la sostanza del comportamento». Lo stesso giudice, infatti, «non si limita a verificare se l’intermediario abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni che formalmente incombono su di lui, ma si spinge a valutare in concreto, caso per caso, se l’intermediario abbia correttamente informato il cliente delle caratteristiche e delle peculiarità del prodotto offerto, consigliandolo ad acquistare il prodotto di cui necessita, e non altri».

 

I giudici, fa ancora notare il Cesia, «hanno ritenuto, a maggiore tutela del cliente, di superare il concetto di “prodotto adeguato”, giungendo a valutare la meritevolezza dell’offerta assicurativa. Si tratta di una evoluzione importante in quanto la polizza, o alcune sue clausole, possono non essere considerate “meritevoli di tutela” e in, questo caso, non soltanto sono dichiarate nulle, ma possono essere addirittura riscritte dal giudice, ovviamente nel senso di una maggiore tutela nei confronti del cliente assicurato, tanto più se questo è classificabile come “consumatore”».

FONTE TUTTO INTERMEDIARI

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