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Rc auto, attestati di rischio online

25 Aprile 2015

Addio all’attestato di rischio Rc auto cartaceo ricevuto al proprio domicilio, con tutti i rischi che questo ha da sempre comportato: disservizi nella consegna, furti e falsificazioni.

 

Addio all’attestato di rischio Rc auto cartaceo ricevuto al proprio domicilio, con tutti i rischi che questo ha da sempre comportato: disservizi nella consegna, furti e falsificazioni. Stiamo parlando di quel documento fondamentale per assicurarsi (in sostanza è la carta d’identità del guidatore) che è indispensabile quando si decide di cambiare compagnia: permette infatti di conoscere, oltre alla classe di merito, anche quanti incidenti si sono fatti negli anni e dando indicazioni su che genere di guidatore uno sia.
I rischi di trasmissione, che quasi sempre gravavano sugli assicurati, hanno peraltro determinato da un lato un non trascurabile contenzioso con le compagnie di assicurazione e dall’altro difficoltà anche gravanti sulle stesse imprese assicurative. Basti pensare ai rischi assunti con tariffazione errata perché basata su attestati falsi o sbagliati ed alla frequente difficoltà delle compagnie di assicurazione di recuperare ex post il rateo di premio relativo all’esatta riclassificazione del rischio.
Dal primo luglio tutto questo dovrebbe appartenere al passato, come hanno spiegato ieri i vertici Ivass nell’incontro che si è tenuto nel Centro convegni della Banca d’Italia. Un workshop sull’argomento, organizzato dal Servizio studi e gestione dati dell’Authority , riservato alle compagnie di assicurazione, alle associazioni dei consumatori e alle associazioni degli intermediari assicurativi.
Nel convegno, che rappresenta per il mercato un’apprezzata novità nelle metodologie di dialogo tra Authority e la platea dei principali stakeholder di settore, sono state rappresentate le principali novità introdotte dal regolamento sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio Rc auto, che dovrebbe entrare in vigore con riferimento ai contratti in scadenza dal primo luglio prossimo.
Nella sostanza, dal primo di giugno (termine ultimo concesso alle compagnie per popolare la banca dati degli attestati con riferimento ai contratti in scadenza al primo luglio), gli assicurati interessati da quelle scadenze non riceveranno più l’attestato cartaceo ma avranno la possibilità di conoscere la propria posizione accedendo nell’area a loro riservata nel sito web della compagnia di assicurazione che ha prestato la copertura.
Inoltre, è fatto obbligo alle imprese di mettere a disposizione del cliente, su richiesta, una ulteriore modalità informativa telematica (e-mail, sms, messenger), tra quelle offerte.
Di conseguenza, per la successiva stipula del contratto di assicurazione presso la stessa o altra impresa non sarà più necessario consegnare il documento cartaceo poiché alle compagnie di assicurazione, e ai relativi intermediari, sarà fatto obbligo di accedere alla banca dati degli attestati per rilevare direttamente la classe di merito da applicare al contratto.
Una grande novità rispetto al passato, a tutela degli utenti, è rappresentata dalla soluzione prevista dall’emanando regolamento Ivass nel caso in cui l’assicurato non riceva l’attestato telematico e la sua posizione non risulti presente in banca dati. In questo caso sarà, infatti, sufficiente una dichiarazione scritta dell’automobilista per l’individuazione della corretta classe di merito, salvo procedere con le successive rettifiche, in caso di mancata verifica della veridicità dell’informazione fornita dal contraente.
In passato, invece, l’utente che non riceveva a casa l’attestato doveva attendere, talvolta anche per lungo tempo, la soluzione del problema presentando un reclamo e se nel frattempo voleva comunque assicurarsi doveva corrispondere il premio relativo alla classe di massima penalizzazione, salvo poi a richiedere il rimborso del premio corrisposto in più, che veniva però rimborsato al netto dell’imposta sulle assicurazioni che rimane nelle casse dell’Erario. I danni economici per gli assicurati in questi casi non erano quindi infrequenti e, di conseguenza, copioso era anche il volume dei reclami su questi aspetti.
La mancata o l’errata alimentazione della banca dati degli attestati, tuttavia, come ha chiosato nel suo intervento il consigliere Ivass Riccardo Cesari, non sarà comunque tollerata. L’Authority di settore, oltre ai numerosi interventi sulla materia, in termini di moral suasion nei confronti delle compagnie applicherà con il necessario rigore le sanzioni previste per le violazioni in materia, non solo di carattere pecuniario. Le multe previste per l’inosservanza dell’alimentazione della banca dati vanno da 2.500 a 7.500 euro, per l’inosservanza obbligo di consegna 1.500 a 4.500.

FONTE PLUS 24