News

  • Comunicazione su Contributo Unificato: modifiche a partire dal 1/1/2023 20 Gennaio 2023
  • IMPORTANTE: nuova polizza collettiva Infortuni Agenti e famigliari 29 Dicembre 2022
  • Organigramma GA-GI triennio 2022-2025 11 Luglio 2022
  • Mozione e risultati votazioni 34° Congresso di Monopoli 28 Giugno 2022
  • Lettera del presidente: importanti novità per la Compagnia 23 Giugno 2022
Gruppo Agenti Generali Italia
11:47
21/03/2023
  • Home
  • Chi Siamo
  • Sala stampa
    • Dicono di noi
    • Comunicati stampa
    • NewSintesi e Rassegna Stampa
    • Comunicazioni agli associati
    • Manuali utili, studi, pubblicazioni e ricerche di mercato
  • Foto e Video
    • Foto
    • Video
  • Congressi e Convention
  • Contatti
  • Siti Utili
  • Privacy
  • Area Soci

Rc auto, attestati di rischio online

NewSintesi e Rassegna Stampa | 25 Aprile 2015 | 0

Addio all’attestato di rischio Rc auto cartaceo ricevuto al proprio domicilio, con tutti i rischi che questo ha da sempre comportato: disservizi nella consegna, furti e falsificazioni.

 

Addio all’attestato di rischio Rc auto cartaceo ricevuto al proprio domicilio, con tutti i rischi che questo ha da sempre comportato: disservizi nella consegna, furti e falsificazioni. Stiamo parlando di quel documento fondamentale per assicurarsi (in sostanza è la carta d’identità del guidatore) che è indispensabile quando si decide di cambiare compagnia: permette infatti di conoscere, oltre alla classe di merito, anche quanti incidenti si sono fatti negli anni e dando indicazioni su che genere di guidatore uno sia.
I rischi di trasmissione, che quasi sempre gravavano sugli assicurati, hanno peraltro determinato da un lato un non trascurabile contenzioso con le compagnie di assicurazione e dall’altro difficoltà anche gravanti sulle stesse imprese assicurative. Basti pensare ai rischi assunti con tariffazione errata perché basata su attestati falsi o sbagliati ed alla frequente difficoltà delle compagnie di assicurazione di recuperare ex post il rateo di premio relativo all’esatta riclassificazione del rischio.
Dal primo luglio tutto questo dovrebbe appartenere al passato, come hanno spiegato ieri i vertici Ivass nell’incontro che si è tenuto nel Centro convegni della Banca d’Italia. Un workshop sull’argomento, organizzato dal Servizio studi e gestione dati dell’Authority , riservato alle compagnie di assicurazione, alle associazioni dei consumatori e alle associazioni degli intermediari assicurativi.
Nel convegno, che rappresenta per il mercato un’apprezzata novità nelle metodologie di dialogo tra Authority e la platea dei principali stakeholder di settore, sono state rappresentate le principali novità introdotte dal regolamento sulla dematerializzazione dell’attestato di rischio Rc auto, che dovrebbe entrare in vigore con riferimento ai contratti in scadenza dal primo luglio prossimo.
Nella sostanza, dal primo di giugno (termine ultimo concesso alle compagnie per popolare la banca dati degli attestati con riferimento ai contratti in scadenza al primo luglio), gli assicurati interessati da quelle scadenze non riceveranno più l’attestato cartaceo ma avranno la possibilità di conoscere la propria posizione accedendo nell’area a loro riservata nel sito web della compagnia di assicurazione che ha prestato la copertura.
Inoltre, è fatto obbligo alle imprese di mettere a disposizione del cliente, su richiesta, una ulteriore modalità informativa telematica (e-mail, sms, messenger), tra quelle offerte.
Di conseguenza, per la successiva stipula del contratto di assicurazione presso la stessa o altra impresa non sarà più necessario consegnare il documento cartaceo poiché alle compagnie di assicurazione, e ai relativi intermediari, sarà fatto obbligo di accedere alla banca dati degli attestati per rilevare direttamente la classe di merito da applicare al contratto.
Una grande novità rispetto al passato, a tutela degli utenti, è rappresentata dalla soluzione prevista dall’emanando regolamento Ivass nel caso in cui l’assicurato non riceva l’attestato telematico e la sua posizione non risulti presente in banca dati. In questo caso sarà, infatti, sufficiente una dichiarazione scritta dell’automobilista per l’individuazione della corretta classe di merito, salvo procedere con le successive rettifiche, in caso di mancata verifica della veridicità dell’informazione fornita dal contraente.
In passato, invece, l’utente che non riceveva a casa l’attestato doveva attendere, talvolta anche per lungo tempo, la soluzione del problema presentando un reclamo e se nel frattempo voleva comunque assicurarsi doveva corrispondere il premio relativo alla classe di massima penalizzazione, salvo poi a richiedere il rimborso del premio corrisposto in più, che veniva però rimborsato al netto dell’imposta sulle assicurazioni che rimane nelle casse dell’Erario. I danni economici per gli assicurati in questi casi non erano quindi infrequenti e, di conseguenza, copioso era anche il volume dei reclami su questi aspetti.
La mancata o l’errata alimentazione della banca dati degli attestati, tuttavia, come ha chiosato nel suo intervento il consigliere Ivass Riccardo Cesari, non sarà comunque tollerata. L’Authority di settore, oltre ai numerosi interventi sulla materia, in termini di moral suasion nei confronti delle compagnie applicherà con il necessario rigore le sanzioni previste per le violazioni in materia, non solo di carattere pecuniario. Le multe previste per l’inosservanza dell’alimentazione della banca dati vanno da 2.500 a 7.500 euro, per l’inosservanza obbligo di consegna 1.500 a 4.500.

FONTE PLUS 24

Previous
Editoriale del presidente del 24 aprile 2015
Next
Un vantaggio per i clienti ma gli agenti temono l’online

Area Soci

ricordami
password dimenticata?
Torna al login

Non sei ancora registrato?

Hai dimenticato sia username che password? Manda una mail a gruppoagenti@generali.it

Social

34° CONGRESSO NAZIONALE GA-GI 17-18 GIUGNO 2022 – MONOPOLI

banner

Magazine GA-GI NewSintesi

banner

Coordinamento Europeo degli Agenti delle Generali

banner

Emergenza Coronavirus – Covid19

banner

Rubrica Agenti

banner

Fondo Pensione Gruppo Agenti Generali Italia

banner

Associazione ex Agenti

banner

Cassa Previdenza per gli Agenti delle Assicurazioni Generali

banner
Copyright © 2019 gruppoagentigenerali.it Ragione Sociale: Gruppo Agenti Generali Italia - CF: 80137230159 - Sito realizzato da UNOONE - Cookie Privacy Policy