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Rc auto, limiti legittimi

24 Gennaio 2014

Via libera al taglio dei risarcimenti per le lesioni gravi da incidente stradale. Si può interpretare così la sentenza con cui la Corte di giustizia europea ha confermato la validità degli attuali limiti previsti in Italia per le lesioni lievi (le “tabelle delle micropermanenti”).

 

Via libera al taglio dei risarcimenti per le lesioni gravi da incidente stradale. Si può interpretare così la sentenza con cui la Corte di giustizia europea ha confermato la validità degli attuali limiti previsti in Italia per le lesioni lievi (le “tabelle delle micropermanenti”). La sentenza porta la data del 23 gennaio ed è stata pronunciata a chiusura della causa C-371/12, proposta dal Tribunale di Tivoli per un tamponamento avvenuto nel 2007.

Il principio di fondo stabilito dalla Corte è che le normative nazionali possono limitare in qualche modo i risarcimenti, materia regolata da direttive europee. Una limitazione che l’Italia prevede nel Codice delle assicurazioni per tutti i casi di danni a persona, ma finora ha attuato solo sul danno biologico dovuto a lesioni di lieve entità (fino a nove punti di invalidità permanente). Dal 2006 si attende un’analoga regolamentazione per le lesioni più gravi e proprio in questi mesi le compagnie assicurative stanno cercando di far accelerare i tempi alla politica, ricordando che questi danni sono quelli che più incidono sul caro-polizze.

La Corte evidenzia che la direttiva 72/166/CEE e la seconda direttiva 84/5/CEE non impongono agli Stati membri la scelta di un particolare regime per determinare la portata del diritto della vittima a un risarcimento e «non ostano, in linea di principio, né ad una legislazione nazionale che impone ai giudici nazionali criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali da risarcire né a sistemi specifici, adeguati alle particolarità dei sinistri stradali, anche se tali sistemi comportano, per determinati danni morali, un metodo di determinazione della portata del diritto al risarcimento meno favorevole alla vittima rispetto a quello applicabile al diritto al risarcimento delle vittime di sinistri diversi da quelli stradali».

Secondo la Corte, non comporta incompatibilità della normativa nazionale con le direttive il fatto che taluni elementi del calcolo del danno immateriale penalizzano chi riporta lesioni in incidenti stradali rispetto a chi patisce gli stessi danni non per strada: la normativa nazionale non ha l’effetto di escludere d’ufficio o limitare in modo sproporzionato il diritto al risarcimento (si vedano anche le sentenze del 9 giugno 2011, Ambrósio Lavrador e Olival Ferreira Bonifácio, C-409/09, Racc. pag. I-4955, punto 29, e Marques Almeida, punto 32).

Nel caso di Tivoli, la Corte rileva che un risarcimento è accordato e il metodo di calcolo più restrittivo si applica solo ai danni da lesioni fisiche di lieve entità. Inoltre, il risultato è proporzionato a gravità delle lesioni e durata dell’invalidità. Inoltre, la legge italiana consente al giudice di adeguare l’importo con una maggiorazione sino a un quinto. Quindi si escludono pregiudizi alla garanzia prevista dal diritto Ue, in base alla quale la responsabilità civile da circolazione determinata in base al diritto nazionale applicabile va coperta da un’assicurazione conforme alle direttive europee.

FONTE IL SOLE 24 ORE