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Rc auto e professionisti, le novità della legge concorrenza

NewSintesi e Rassegna Stampa | 24 Settembre 2017 | 0

Sconti obbligatori in arrivo sulla polizza rc auto e obbligo per le imprese di assicurazione di concedere un periodo di “ultrattività” di dieci anni per le polizze di responsabilità civile dei professionisti. Sono in sintesi le novità, in termini di risparmio e maggior tutela dei consumatori, derivanti dalla legge 124 del 4 agosto su mercato e concorrenza (in vigore dal 29 agosto scorso). La normativa ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della concorrenza e la tutela dei consumatori, in applicazione dei principi del diritto dell’unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati. Ecco una panoramica delle principali novità nel campo assicurativo.

 

Sconti sulla rc auto. Gli sconti obbligatori su polizza auto sono previsti:

 

nel caso d’installazione di una “scatola nera”, ossia di un meccanismo elettronico che registrano l’attività del veicolo;

nel caso d’installazione di dispositivi che impediscono l’avvio del motore se il tasso del guidatore è superiore ai minimi consentiti;

per coloro che accettano, su proposta dell’impresa di assicurazione, di sottoporre il veicolo a ispezione, con costo a carico dell’assicurazione.

 

Dev’essere proposto un “sconto significativo” nel caso in cui l’assicurato ha più polizze di veicoli in suo possesso, nella forma tariffaria con guida “esclusiva”, per cui è l’unico guidatore assicurato. Per ridurre progressivamente la differenza di costi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella stessa classe di merito rc auto, è previsto uno sconto aggiuntivo per i residenti in province a maggior tasso di sinistrosità, da applicare ai proprietari di veicoli che non abbiano provocato sinistri negli ultimi quattro anni. Per tali sconti si dovranno attendere 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, per consentire all’autorità di vigilanza Ivass di approvare specifiche disposizioni.

 

Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, se l’assicurato accetta l’installazione di uno dei dispositivi come la “scatola nera”, le  variazioni peggiorative apportate  alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.

 

Cosa cambia per gli intermediari. Sempre in materia di rc auto, un’altra novità è in arrivo per gli intermediari. Prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente  ed  esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari, relativamente al contratto base rc auto. La legge 124/17 introduce per i veicoli destinati al trasporto di persone con più di otto posti a sedere un massimale minimo di copertura pari a 15 milioni per sinistro con danni alle persone e un milione per sinistro con danni alle cose. Dall’11 giugno scorso erano sono aumentati i massimali minimi per le autovetture, pari a 6,070 milioni per sinistro con danni alle persone e 1,220 per sinistro per i danni alle cose. Questi importi vengono applicati sia ai contratti assicurativi in essere, sia a quelli da stipularsi o rinnovarsi dopo la data di entrata in vigore dei nuovi valori minimi.

 

Per le polizze “non auto”, la nuova legge sulla concorrenza prevede che i contratti “accessori alla rc auto” come le coperture infortuni del conducente, difesa legale, o incendio e furto, possono essere non rinnovati, come per la rc auto, senza obbligo di una disdetta scritta.

 

Rc professionisti. Di estremo interesse per i professionisti, è il disposto che prevede, anche per le polizze in vigore, la modifica delle condizioni contrattuali delle polizze di responsabilità civile e l’offerta di un periodo di ultrattività decennale della garanzia. In pratica, il professionista sarà coperto, anche a polizza scaduta, contro le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti, che hanno determinato la responsabilità, verificatisi nel periodo di operatività della copertura. A questo proposito, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio. In questo modo si tutela maggiormente il libero professionista, che in molti casi non aveva tutela contrattuale per le richieste di risarcimento per errori professionali denunciati nei dieci anni (termine di prescrizione per i danni da responsabilità contrattuale) successivi al termine dell’attività e della polizza.

FONTE IO MI ASSICURO.IT

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