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RISARCIMENTO DIRETTO: IN PUBBLICA CONSULTAZIONE LO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO PER IL CALCOLO DELLE COMPENSAZIONI

NewSintesi e Rassegna Stampa | 15 Aprile 2014 | 0

Con il documento 5/2014, IVASS ha aperto la fase di pubblica consultazione relativa all’individuazione del criterio di calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione e dei limiti delle stesse nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, in attuazione dell’articolo 29 del Dl Liberalizzazioni (Dl 1/2012), convertito con la legge 27/2012.

 

Con il documento 5/2014, IVASS ha aperto la fase di pubblica consultazione relativa all’individuazione del criterio di calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione e dei limiti delle stesse nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, in attuazione dell’articolo 29 del Dl Liberalizzazioni (Dl 1/2012), convertito con la legge 27/2012.

La norma attribuisce all’IVASS il compito di definire il criterio di calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono determinate le compensazioni tra compagnie nell’ambito del sistema di risarcimento diretto previsto dall’art. 150 del Codice delle Assicurazioni. Obiettivo della disposizione è quello di incentivare l’efficienza produttiva e, in particolare, il controllo dei costi e l’individuazione delle frodi.

La procedura di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale è stata introdotta in via obbligatoria in Italia nel 2007 (c.d. sistema CARD, Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) e riguarda la gestione di alcune specifiche tipologie di sinistri per i quali il risarcimento dei danni viene effettuato direttamente dalla compagnia assicurativa del danneggiato (impresa gestionaria). Tale gestione rappresenta, in termini di rilevanza numerica, circa il 77% del totale dei sinistri gestiti dalle compagnie assicurative in Italia e circa il 44% del totale dei sinistri in termini di importi risarciti.

Il sistema CARD, ricorda l’Istituto, doveva costituire uno strumento per migliorare la qualità del servizio assicurativo, riducendo i tempi di trattazione e liquidazione del danno e, soprattutto, un mezzo per incidere sui costi dei risarcimenti, contribuendo al contenimento dei livelli tariffari dell’assicurazione r.c. auto. In effetti il trend dei principali indicatori tecnici ha evidenziato che la procedura di risarcimento diretto, nel suo complesso, ha avuto un positivo effetto di contenimento dei costi dei risarcimenti. Tuttavia “l’attuale criterio di compensazione economica tra imprese, basato sul sistema dei forfait, ha evidenziato alcune carenze nel meccanismo redistributivo interaziendale degli incentivi o disincentivi e ha indotto comportamenti distorsivi arrivando, in alcuni casi, a non penalizzare o addirittura a “premiare” comportamenti “opportunistici” da parte di imprese inefficienti sotto il profilo del contenimento dei costi”.

L’obiettivo che l’IVASS si è prefisso, nel definire il nuovo modello dei rimborsi, è stato quello di individuare, in conformità a quanto richiesto dal legislatore, modalità operative che possano incentivare le imprese verso comportamenti “virtuosi”, volti alla riduzione del costo dei sinistri e all’aumento della velocità di liquidazione. Si è inteso, inoltre, disincentivare “prassi opportunistiche”, limitando l’effetto dei piccoli sinistri e contrastando le frodi.

Lo schema di Provvedimento prevede quale data di entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Ciò consentirà alle imprese – secondo l’Istituto – di impostare adeguatamente la propria gestione nell’ambito del sistema CARD, tenendo conto dell’introduzione delle nuove regole stabilite per il suo funzionamento.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all’IVASS entro il 31 maggio 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica: provvedimentoCARD@ivass.it

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell’Istituto:

  • Le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni;
  • Le conseguenti risoluzioni assunte dall’IVASS.

 

FONTE INTERMEDIA CHANNEL

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