giugno 2023 45 messo dal sub-agente) secondo il principio dell’articolo 1227 del Codice Civile, che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza. Accantonando, per comodità di ragionamento, questi essenziali principi giuridici per i quali l’agente avrebbe potuto contestare le pretese del cliente, è evidente che - ove mai fosse accertata la debenza delle somme - si tratterebbe di responsabilità civile professionale dell’intermediario, che dovrebbe essere coperta dalla sua assicurazione di RC, seppur con lo scoperto o la franchigia, eventualmente presenti. L’agenzia è sempre responsabile dell’operato dei propri collaboratori, nei termini di cui all’articolo 2049 del Codice Civile, e, una volta provveduto al risarcimento dell’eventuale danno, potrà esercitare il diritto di regresso verso il proprio collaboratore, solo se ne sussistono i presupposti. In ogni caso, l’evento dovrebbe essere garantito dalla polizza di RC professionale dell’intermediario. Pur non avendo preso visione del verbale redatto dalla Stradale, potrebbero esserci i presupposti per proporre opposizione alla comminata sanzione amministrativa, considerato che il veicolo in questione era comunque assicurato, seppur con una targa errata per un evidente refuso di battitura. È quindi chiaro che il contraente avesse pagato regolarmente il premio assicurativo relativo a detto autoveicolo e che pertanto non può certo considerarsi privo di copertura assicurativa, malgrado il refuso. A questo punto il contraente, per poter esperire azione di risarcimento danni contro l’agenzia, avrebbe l’onere di dimostrare di aver impugnato la sanzione amministrativa e che tale impugnazione sia stata respinta. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22352 del 5 agosto 2021, ha ribadito il principio per cui il creditore (nel caso di specie il contraente) ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell’inadempimento (nel caso di specie l’errore materiale comResponsabilità dell’agente per errore del subagente È stata emessa una polizza RC auto con la targa sbagliata (un 6 invece del 9). Il cliente è stato fermato da una pattuglia della stradale e per dimostrare la sua buona fede ha chiamato in agenzia; agli agenti è stato confermato l’errore e la targa è stata prontamente sistemata sia sul SIC sia sostituendo la polizza. Gli agenti hanno comunque redatto un verbale con una sanzione di euro 607,00 e l’agenzia si è fatta caricodi rimborsare l’importo; nel verbale è prevista anche una decurtazione di 5 punti della patente, a carico del cliente. Ora il cliente minaccia un’azione legale nei confronti dell’agenzia per i punti persi. Come possono essere gestite le pretese del cliente? Ma soprattutto, ci sono margini giuridici che possano permettere una linea difensiva? È inoltre possibile fare un eventuale atto di rivalsa verso il sub-agente che ha gestito questo cliente o la responsabilità rimane in toto in carico all’agenzia? L’Esperto Risponde a cura della redazione ASSINEWS
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