GaGi_Marzo2023

marzo 2023 27 terno di questo fondamentale articolo due termini che ci è utile sottolineare: “Dipendente” e “Generalità di dipendenti”. Il primo termine definisce con chiarezza che deve sussistere un rapporto (reddito) di lavoro dipendente (o un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) tra assicurato e azienda. Il secondo termine, invece, “generalità o categorie di dipendenti”, impone un altro requisito fondamentale: per poter godere dei benefici fiscali che riguardano sia il dipendente che l’azienda, quest ’ultima dovrà prevedere misure generali e non individuali, per singoli dipendenti. Ad esempio, se viene prevista la polizza infortuni extra professionali per gli impiegati di 3° livello con funzioni commerciali, tutti i dipendenti appartenenti a tale categoria, anche se assunti successivamente al momento in cui si determina il piano aziendale di welfare, dovranno essere assicurati con le garanzie per essa previste. Alla domanda se l’amministratore unico possa rappresentare una “categoria” composta da un solo soggetto, dato per scontato il fatto che goda almeno di un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, la risposta è certamente negativa, come dimostrato da diversi interpelli all’Agenzia delle Entrate (ad esempio l’interpello alla AdE n.954-1535/2017, conseguente all’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate il 26/09/2017). Come si evince da vari punti del comma 2 dell’articolo 51, le misure di WA devono trovare fondamento su fonti istitutive, quali il CCNL di riferimento, un accordo aziendale di II livello o un regolamento aziendale. Il regolamento aziendale è l’unica fonte istitutiva che non è frutto di un accordo diretto con i lavoratori, in quanto è un atto unilaterale predisposto dall’azienda a favore della generalità dei dipendenti. Questo requisito lo rende lo strumento più elastico, ma anche quello più delicato nella scrittura, perché dovrà seguire attentamente tutte le prescrizioni che il legislatore negli anni ha introdotto. Come avrete inteso, questo lavoro ha tempi mediamente lunghi e deve essere un percorso condiviso con l’azienda e i suoi consulenti del lavoro, data la sua intrinseca complessità. Ciò garantisce, tuttavia, una relazione diretta e sostanziale con il cliente e risultati in termine di volumi e remunerazione costanti nel tempo, nonché di sicuro interesse per noi agenti. alberto@tartaglione.it

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