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Sinistro, danni limitati all’erede

26 Maggio 2014

I congiunti della vittima di un incidente stradale, deceduto mentre era trasportato e al volante c’era un terzo, possono chiedere, in base all’articolo 141 del Codice delle assicurazioni, il risarcimento del danno solo in qualità di eredi, mentre non possono agire per i danni loro direttamente causati, vale a dire danni da rimbalzo o riflessi

 

I congiunti della vittima di un incidente stradale, deceduto mentre era trasportato e al volante c’era un terzo, possono chiedere, in base all’articolo 141 del Codice delle assicurazioni, il risarcimento del danno solo in qualità di eredi, mentre non possono agire per i danni loro direttamente causati, vale a dire danni da rimbalzo o riflessi. Lo ha stabilito il tribunale di Caltanissetta che, con una sentenza del 24 aprile scorso, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dai congiunti della vittima.
L’azione del risarcimento dei danni da rimbalzo (ovvero di quelle conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale e non che il fatto illecito produce su soggetti legati da particolari vincoli giuridicamente rilevanti con la vittima diretta del l’evento lesivo) è pacifica.
Ma, secondo il tribunale di Caltanissetta, l’azione prevista dall’articolo 141 del Codice delle assicurazioni (risarcimento del danno subito dal terzo trasportato da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro) sarebbe azionabile dal solo terzo trasportato. Non sarebbe possibile, infatti, un’interpretazione analogica della norma, in ragione del suo carattere eccezionale, almeno sotto il profilo dell’irrilevanza della colpa ai fini risarcitori. Né tantomeno sarebbe possibile un’interpretazione estensiva, esclusa sulla base del dato letterale dell’articolo 141 che, tanto nella sua intitolazione, quanto nella sua previsione normativa, focalizza la propria portata semantica unicamente e univocamente sulla posizione del terzo.
Pertanto, conclude il tribunale, la richiesta di risarcimento del danno patito dai congiunti della vittima a causa del decesso di quest’ultimo non si può avanzare in base all’articolo 141. Diversamente, ammissibile è l’azione basata sull’articolo 141 proposta dai congiunti della vittima per chiedere, in qualità di eredi, il ristoro del danno biologico, morale, esistenziale ovvero “tanatologico” subito dalla vittima del sinistro.
Il giudice del merito chiarisce inoltre che se i congiunti della vittima non potevano chiedere il risarcimento iure proprio nei confronti della società che assicurava il veicolo sul quale era a bordo la vittima in base all’articolo 141, legittimamente avrebbero potuto chiedere il risarcimento seguendo il procedimento previsto dall’articolo 144 e quindi «nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile». Quest’ultima norma, seguendo la disciplina sulla responsabilità civile, ammette, seconda costante giurisprudenza, l’esercizio dell’azione di risarcimento da parte dei congiunti sia iure proprio (come danneggiati direttamente dall’evento lesivo), sia come eredi.

FONTE PLUS 24